Nel quadro delineato dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la gestione delle emergenze rappresenta uno degli snodi centrali della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La figura del Coordinatore delle emergenze, il Piano di Emergenza ed Evacuazione, nonché l’informazione, formazione e addestramento degli addetti costituiscono un sistema integrato che il datore di lavoro è tenuto a progettare, attuare e mantenere effettivo.
All’interno del sistema aziendale la gestione delle emergenze non è un elemento accessorio, ma un obbligo centrale che discende direttamente dalla posizione di garanzia del datore di lavoro. Il D.lgs. 81/2008 (di seguito TUSL) impone, in particolare tramite gli artt. 18, 43 e 46, l’adozione di misure organizzative, procedurali e formative idonee a fronteggiare situazioni di pericolo grave e immediato.
In tale contesto, la figura del coordinatore delle emergenze riveste un ruolo strategico nella prevenzione e gestione dei possibili eventi critici. La sua funzione non si limita alla mera applicazione delle procedure previste nel piano di emergenza ed evacuazione (di seguito PEE), ma si estende alla leadership operativa, garantendo una risposta strutturata, tempestiva e coerente. Tuttavia, la sua efficacia dipende da alcuni elementi fondamentali:
1. una preliminare valutazione ed analisi dei reali rischi derivanti dai possibili scenari emergenziali;
2. la definizione di idonee procedure per gestire le differenti criticità e/o di un Piano di Emergenza ed Evacuazione realmente aderente alla realtà aziendale, conosciuto e sperimentato;
3. una accurata e ponderata scelta ed individuazione delle figure chiamate a ricoprire specifici compiti operativi durante le emergenze;
4. un adeguato sistema di informazione, formazione e addestramento degli addetti coinvolti, ai sensi degli artt. 36 e 37 e delle altre disposizioni del TUSL.
L’assenza del PEE, la sua inadeguatezza o il suo mancato radicamento nell’organizzazione costituiscono, di fatto, una grave violazione degli obblighi prevenzionistici (Allegato I del TUSL, fattispecie di violazioni ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 dello stesso D.lgs. 81/08). In merito a questo è bene ricordare che per quanto riguarda il rischio incendio, il D.M. 2 settembre 2021, emanato ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. 81/2008, ha introdotto tra le novità quella relativa all’obbligatorietà dell’elaborazione del PEE in funzione non più solo del numero dei lavoratori, ma, in considerazione del numero degli occupanti presenti in quella determinata attività lavorativa.
Tale documento dovrà trattare tutto gli scenari emergenziali prevedibili e non potrà essere un elaborato generico. Un piano teoricamente ben scritto ma non divulgato, non utilizzato nelle esercitazioni, o non aggiornato al mutare dell’organizzazione, è, in sostanza, un piano inutile: formalmente esistente, ma sostanzialmente inidoneo a garantire la tutela richiesta dal D.lgs. 81/2008.
La sua corretta elaborazione richiede pertanto:
1. una reale conoscenza dei processi e dell’organizzazione lavorativa, nonché degli impianti presenti;
2. una puntuale analisi delle caratteristiche dei luoghi di lavoro (distribuzione plano-volumetrica, accessi, aree esterne, percorsi dei mezzi di soccorso, etc.);
3. la valutazione della presenza di terzi (clienti, ospiti, appaltatori, pubblico, persone con esigenze speciali).
Non può essere pertanto elaborato fuori dalle tematiche che interessano l’ambiente lavorativo, ma è necessario un reale confronto con chi quotidianamente opera in quegli ambienti, RLS, dirigenti, preposti ed in primo luogo proprio i lavoratori.
Un piano di emergenza ed evacuazione, per essere coerente con le vigenti indicazioni normative deve essere:
1. reso noto a tutti i lavoratori, non solo agli addetti incaricati, mediante attività informative e formative;
2. disponibile nei reparti e nelle aree critiche;
3. verificato tramite esercitazioni periodiche.
Le prove di emergenza ed evacuazione, se ben organizzate, diventano un modo per testare il sistema, e dovrebbero prevedere:
1. misurazione dei tempi di reazione e di evacuazione;
2. osservazione dei comportamenti dei lavoratori e degli addetti;
3. analisi delle criticità emerse (incomprensioni e/o non corretto flusso comunicativo, mancato uso di uscite alternative, difficoltà nella gestione delle persone con esigenze speciali, etc.);
4. aggiornamento del PEE e delle procedure in base ai risultati.
È particolarmente utile simulare anche scenari non ideali, quali:
1. assenza del coordinatore di emergenza designato, per verificare la capacità dei sostituti di assumere il comando, per una continuità operativa;
2. non fruibilità di determinati percorsi di esodo;
3. guasti a specifiche tecnologie di supporto;
4. presenza di elevato affollamento o di persone con mobilità ridotta in zone critiche.
In questo modo, le esercitazioni non si riducono a una mera esecuzione formale di un obbligo, ma diventano parte del ciclo di miglioramento continuo del sistema di gestione delle emergenze.
Secondo l’art. 18, comma 1, lett. b del D.lgs. 81/2008, il datore di lavoro ha l’obbligo di designare, tra i lavoratori, gli addetti alla gestione delle emergenze, che includono, tra gli altri, quelli designati alla lotta antincendio, al primo soccorso e all’evacuazione.
In questo contesto, la figura del coordinatore delle emergenze opera come figura di riferimento nella gestione organizzata dell’emergenza e agisce come elemento di raccordo e guida operativa tra le risorse interne e i soccorsi qualificati esterni, secondo quanto previsto dal PEE e dai protocolli aziendali.
Pertanto, la figura del coordinatore delle emergenze è la figura chiave nel sistema integrato della risposta alle emergenze, il datore di lavoro e tutti coloro che operano nel processo produttivo, deve puntare su di lui perché in caso di emergenze è l’unico soggetto che può dare una risposta efficace ed efficiente. Per questo la scelta deve essere ponderata, deve avere delle specifiche attitudini come avere una decisione rapida e ponderata, deve mantenere la calma e agire in modo lucido anche in situazioni di forte stress e pressione, deve essere in grado di guidare e motivare gli addetti alla gestione delle emergenze, impartendo ordini chiari e coordinando le loro azioni, deve saper comunicare in modo efficace e conciso, sia oralmente che tramite mezzi di comunicazione specifici e infine deve mantenere il controllo sulle proprie emozioni per non influenzare negativamente la gestione della crisi.
a cura dell’ Arch. Fernando Cordella – Presidente ANPPE Vigili del Fuoco
