Nel rispetto dei requisiti di verità e correttezza, la corte suprema ha reso questa pratica un intervento disciplinare. Quello che si intende trasmettere è la verità dell’insuccesso all’interno di un team che non è sempre inerente alle competenze del lavoratore, ma bensì sono legati a situazioni di simpatia, extralavorative e/o personali.
Il diritto di critica del lavoratore nei confronti dell’azienda per la quale è impiegato ha dei limiti che se questi vengono violati si può rischiare il licenziamento per giusta causa. In generale, l’orientamento della giurisprudenza ritiene che l’esercizio di questo diritto da parte del lavoratore riguardo alle decisioni aziendali, sebbene sia garantito dall’articolo 21 della Costituzione, incontra i limiti della correttezza formale imposti dall’esigenza, anch’essa costituzionalmente garantita, di tutela della persona umana. La Cassazione, in questo caso, ha stabilito che non è legittimamente licenziabile la lavoratrice affetta da allergia se ha denunciato il datore di lavoro, colpevole di non aver rispettato le cautele imposte dal giudice per evitarle questo problema di salute.
In sostanza la critica che viene esercitata dal lavoratore non deve superare i limiti di correttezza formale e di tutela della persona umana. Non si deve attribuire all’impresa o ai suoi rappresentanti qualità disonorevoli, riferimenti volgari e infamanti e deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio. Il comportamento del lavoratore, in caso di infamia e bugiardia nei confronti del datore di lavoro può costituire giusta causa di licenziamento, anche in mancanza degli elementi soggettivi e oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione.
L’esposizione dei fatti deve essere veritiera e corretta di un fatto nell’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, sia dal punto di vista sostanziale, sia formale. I fatti narrati devono corrispondere a verità, sia pure non assoluta ma soggettiva e, inoltre, l’esposizione deve avvenire in modo misurato, cioè deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all’esercizio del diritto di critica. Tali limiti debbono essere valutati con particolare rigore laddove la critica sia avanzata nell’ambito di una azione sindacale.
Fonte: il sole 14 ore ; Diritto e Critiche