Il documento si sofferma sui fondamenti per l coordinazioni di un cantiere. I cantieri temporanei o mobili avranno necessità di essere maggiormente coordinati, per cui “hanno lo scopo di coordinare l’attività delle imprese esecutrici, affidatarie o subappaltatrici o subaffidatari, e/o dei lavoratori autonomi”. E ad esse “partecipano i datori di lavoro delle imprese esecutrici (o un loro dirigente o un loro rappresentante), i direttori di cantiere, i capo cantiere, i lavoratori autonomi e, se lo desiderano, il committente (o il responsabile dei lavori), il direttore dei lavori e chiunque altro abbia lecitamente interesse a parteciparvi”.
Oltre alla prima riunione che si sostiene per introduzione progetto, visione e creazione cantiere dovranno essere previste e programmate delle ulteriori riunioni a cadenza, non vi è un numero specifico di riunioni, ma devono. essere frequenti per assicurarsi che le procedure di sicurezza e che il lavorato sia sempre aggiornato e tenuto al sicuro e che vengano rispettata la legislazione.
Nelle riunioni “si possono discutere e commentare le inosservanze riscontrate, le parti del PSC inapplicate, le problematiche che si sono presentate, gli esiti delle visite degli organismi di controllo, gli eventuali infortuni accaduti ed ogni altro elemento utile per assicurare la cooperazione ed il coordinamento fra le imprese esecutrici e/o i lavoratori autonomi”.
In ogni riunione di coordinamento “sarà necessario che il CSE rediga un verbale da inviare o consegnare a tutti i partecipanti; al riguardo, il CSE può impiegare una delle due seguenti soluzioni:
Redigere, anche a mano, il verbale man mano che si sviluppa la riunione e, alla fine, farlo firmare da tutti i partecipanti consegnandone loro una copia;
redigere il verbale successivamente alla riunione (in pratica, nel proprio ufficio) ed inviarlo a tutti i partecipanti con una nota di accompagnamento precisando che, in assenza di osservazioni da far pervenire entro una data prefissata, il verbale si intende approvato”.
Tutte le visite che verranno effettuato dovranno essere documentate ed accompagnate ad un modulo firmato dal coordinatore CSE, ma cosa bisogna concretamente guardare quando si visita un cantiere?
- “deve prestare attenzione ai ‘rischi interferenziali’, ossia a quelli dovuti alla contemporanea presenza di più lavorazioni e/o di più soggetti esecutori, verificando che al riguardo sia attuato quanto indicato nel PSC;
- deve prestare attenzione ai ‘rischi aggiuntivi’, ossia a quelli previsti nel PSC per situazioni particolari (ambiente confinante col cantiere, situazione orografica del cantiere, uso di attrezzature particolari imposte nel PSC, misure di sicurezza più severe di quelle richieste dalla norma, eccetera);
- deve prestare attenzione ai rischi più gravi (caduta dall’alto, seppellimento, contatto con linee elettriche, caduta di gravi, movimentazione dei materiali con mezzi meccanici, ingresso indesiderato di terze persone, eventuali altri rischi gravi);
- deve verificare che l’organizzazione del cantiere sia quella indicata nel PSC e/o nelle riunioni di coordinamento (accessi, area di cantiere, aree di deposito, vincoli e impedimenti, presenza di ostacoli, controllo periodico delle attrezzature, viabilità esterna nel caso di lavori stradali, avvenute verifiche da parte delle imprese affidatarie verso i subappaltatori, eventuali situazioni specifiche); non è tenuto a prestare attenzione ai ‘rischi specifici propri’ di ogni singolo soggetto esecutore, ossia le misure di sicurezza di specifica competenza dei soggetti esecutori, imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi (misure di sicurezza di dettaglio di ogni singola lavorazione, misure di sicurezza per l’impiego delle macchine, impiego dei dispositivi di protezione collettiva o individuale per i ‘rischi ordinari’), salvo che constati ‘pratiche scorrette tollerate’”.
Viene sottolineato e marcato che, le visite sul cantiere “devono essere documentate sia per averne traccia nel caso di contestazioni successive, sia per dimostrare al committente o al responsabile dei lavori ed agli eventuali funzionari degli organismi di controllo, ASL, Ispettorato nazionale del lavoro, Comitato paritetico territoriale, la regolarità del proprio operato”.
Fonte: Progettazione e prevenzione