Dopo i recenti casi di malori ed incidenti sul lavoro causati dal caldo, l’Inps e l’Inail ricordano che: “in caso di temperature molto elevate le aziende possono invocare la “causale meteo” per chiedere la cassa integrazione”.
Una nota dei sue istituti precisa che sono considerate ‘elevate’ le temperature superiori ai 35° centigradi, ma anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale” tenendo in considerazione, “la particolare tipologia di lavorazione in atto”, come i lavori di stesura del manto stradale, di rifacimento di facciate e tetti, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non protetti dal sole o che comportino lo spostamento di materiali e lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
La domanda che l’azienda è tenuta a presentare deve avere in allegato la relazione tecnica, dove indica le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non è tenuta a produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.
L’Inps, nel rispetto dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011 che vieta alle amministrazioni di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organismi pubblici, “provvede autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto”.
L’Inps si fa carico di riconoscere la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni dove ritiene che sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e salute dei lavoratori, compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature elevate.
Fonte: Italia Oggi, Il fatto quotidiano