La verifica nei confronti delle imprese, che devono essere esibite per garantire l’idoneità del tecnico professionale sono le seguenti:
-Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
-Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
-Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007;
-Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del TU sicurezza”.
-In caso di verifica nei confronti dei lavoratori autonomi, verranno esibiti al committente:
-Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
-Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
-Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
-Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo.
Inoltre, è a carico del committente la richiesta alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Ricordando che in caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito, relativo alla verifica di cui si occupa la FAQ, “si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII”.
Fonte: Safety&Security