Il modello 231 non è stato sicuramente certo quello di affrontare in maniera esaustiva e didattica una materia così complessa, bensì quello di condividere i valori etici e i principi di buon governo societario alla base della filosofia e degli obiettivi del D. Lgs. 231/2001 nonché la concreta applicazione che ciascuno ha avuto occasione di sperimentare, con la consapevolezza che dallo scambio di conoscenze ed esperienze è possibile migliorare ulteriormente il nostro contributo all’interno delle rispettive aziende, per una sempre maggiore crescita della compliance legale.
Assistiamo spesso al tentativo da parte di molte aziende di individuare surrogati del modello organizzativo e di gestione, il quale richiede ai datori di dotarsi di una struttura idonea a contrastare gli infortuni sul lavoro, in particolare quelli produttivi di lesioni gravi e gravissime o, addirittura, della morte del lavoratore.
La giurisprudenza, in un contesto normativo nel quale il dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo rimane facoltativo, respinge l’utilizzo di atti e documenti dichiaratamente aventi natura, struttura e finalità diverse; esclude una loro capacità esimente dalla responsabilità “da reato” e, indirettamente, caldeggia l’adozione in concreto di un’organizzazione aziendale idonea a contrastare la commissione dei reati presupposto e, in particolare, quelli in violazione della sicurezza del lavoro.
Modello o a cui il Modello rimanda, suggerendo, ove ritenuto necessario, le relative azioni di miglioramento.
Fonte: DGLS 231