Nella presentazione del disegno di legge viene comunicato che le normative proposte, contenute nel provvedimento, sono il frutto delle proposte elaborate dalla Commissione parlamentare nella relazione intermedia sull’attività svolta dalla Commissione, approvata dalla Commissione stessa il 20 aprile del 2022. Suddiviso in successione in arrticoli:
Articolo 1 reca disposizioni volte a “tutelare il lavoro nei casi di utilizzo di piattaforme digitali”.
Assistiamo ormai da anni alla nascita di fenomeni di sfruttamento del lavoro “quali, ad esempio, il caporalato digitale dove i lavoratori della gig economy si affiancano ai lavoratori già protagonisti di fenomeni di sfruttamento fino ad ora conosciuti (tipico il caso dei braccianti agricoli). Il luogo e l’orario di lavoro sono oggi concetti fluidi, regolati da una nozione normativa classica che necessita di una disciplina specifica e maggiormente al passo con i tempi in grado di tutelare le nuove esigenze di sicurezza”.
L’ utilizzo degli algoritmi, che “funzionano principalmente come sistemi atti a produrre canoni da considerare come standard al quale adeguarsi per massimizzare la performance dei lavoratori” rischiano di diventare uno “strumento prescrittivo senza controllo”. E “questi congegni inoltre vengono oggi utilizzati per dirigere, controllare ed eventualmente sanzionare i lavoratori”.
Quest’articolo individua “una serie di casi precisi in cui, qualora la prestazione avvenga tramite piattaforme digitali, si considera lavoratore subordinato chiunque si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale anche se la prestazione sia svolta in tutto in parte con strumenti che siano nella disponibilità del prestatore. Le precise condizioni individuate dall’articolo 1 per attribuire la qualifica di lavoratore subordinato traggono spunto dai diversi casi giurisprudenziali già affrontati su queste tematiche”.
Disegno
Art. 1. (Disposizioni volte a tutelare il lavoro nei casi di utilizzo di piattaforme digitali)
1. Al decreto legislativo n. 81 del 2015, all’art. 47-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis Le disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di tutela per tutti i lavoratori che svolgono attività mediante piattaforme digitali, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto tra il lavoratore e la piattaforma di lavoro digitale.
1-ter Ai fini del presente Capo, si considera piattaforma digitale qualsiasi algoritmo o altro sistema decisionale o di monitoraggio che organizza le modalità della prestazione anche se svolta interamente in modalità virtuale e che fornisce, anche per conto altrui, un servizio a distanza e con mezzi elettronici indipendentemente dal luogo di stabilimento. Sono esclusi i fornitori di servizi il cui scopo principale è lo sfruttamento o la condivisione di beni.
1-quater Qualora la prestazione di lavoro avvenga tramite piattaforme digitali, si considera lavoratore subordinato chiunque si obblighi, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale anche se la prestazione sia svolta in tutto o in parte con strumenti nella disponibilità del prestatore quando siano presenti almeno due dei seguenti indici di controllo dell’esecuzione della prestazione:
a) determinazione della retribuzione in misura fissa;
b) obbligo di rispettare regole vincolanti circa l’aspetto esteriore o l’esecuzione del lavoro;
c) supervisione dell’esecuzione della prestazione e/o la verifica della qualità dei risultati, anche mediante l’impiego di strumenti elettronici;
d) effettiva limitazione, anche attraverso meccanismi sanzionatori, della libertà di organizzare il lavoro, in particolare: della facoltà di scegliere i periodi di assenza, di accettare o rifiutare compiti, di avvalersi di sostituti o sub-fornitori, di creare una propria clientela o di svolgere lavori per terzi.
Fonte: Punto Sicuro