La formazione in tema di sicurezza e salute sul lavoro obbligatoria e può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza. L’intento del legislatore è chiaro e permette agli operatori finalmente di fare riferimento, per dimostrare l’equiparazione (con le eccezioni indicate) tra videoconferenza e formazione in aula, non più a particolari interpretazioni, ma ad una norma di legge precisa.
Il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave o con bisogni educativi speciali (BES). Tale diritto è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che la prestazione lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica del lavoratore. Ferma restando l’applicazione della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali, fino al 30 giugno 2022, i lavoratori dipendenti pubblici con almeno un figlio con disabilità grave o con bisogni educativi speciali (BES) hanno priorità nell’accesso al lavoro agile, sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che la prestazione lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.
Fonte; Punto Sicuro