La novità in materia, sulla formazione di salute e sicurezza riguarda la futura adozione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di un Accordo che “provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa’.
Seguono alcuno punti. in cui ci si è soffermati a riflettere e che abbiamo seguito tramite l’avvocato Rolando Dubini;
1. La qualificazione dei soggetti formatori prevedere per tutti gli enti formatori l’obbligo di possesso delle certificazioni necessarie a garantire la qualità, nel senso più ampio del termine, della formazione erogata e che i medesimi siano in possesso del modulo di organizzazione, gestione e controllo della D.Lgs 231/2001
2. La qualificazione dei soggetti formatori – e-learning. L’e-learning è da sempre collegato a concetti come personalizzazione dei corsi, interattività, flessibilità oraria e logistica, semplicità di fruizione, la digitalizzazione della formazione offre vantaggi innegabili, sperimentati in maniera massiccia durante l’emergenza pandemica
3. Miglioramento della correlazione tra formazione erogata e documento di valutazione dei rischi ; fondamentale per migliorare l’educazione alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori consiste nel rafforzamento della correlazione tra documento di valutazione dei rischi che definisce e regolamenta la gestione del rischio e i contenuti della formazione erogata a chi è esposto al rischio.
4. Verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi D’obbligo è la verifica finale di apprendimento obbligatoria della formazione e valutazione del gradimento della formazione:
-
- prevedere la possibilità di effettuare le verifiche di apprendimento della formazione in modalità e-learning;
- prevedere anche l’obbligo di valutazione del gradimento della formazione;
- definirne i requisiti nell’ambito del nuovo Accordo Stato Regioni
- valutare i dati statistici risultanti da entrambe queste verifiche per una valutazione di efficacia anche degli enti formatori.
5. Verifica di efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa La Suprema Corte ha costantemente affermato che “in tema di prevenzione di infortuni, il datore di lavoro deve controllare che siano osservate le disposizioni di legge e quelle (procedure e istruzioni operative, oggetto di formazione adeguata e sufficiente), eventualmente in aggiunta, impartite [al lavoratore]; ne consegue che, nell’esercizio dell’attività lavorativa, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche”.
6. Verifica della comprensione linguistica“il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo”.
Fonte: PuntoSicuro