La Corte di Cassazione per l’infortunio accaduto a un lavoratore durante la sua attività, dove perse la vita per mancanza d’aria dopo essere caduto da una altezza superiore a due metri; lo stesso è risultato sprovvisto di maschera antigas e cintura di sicurezza, benché espressamente previste dalle disposizioni di legge e dal piano operativo di sicurezza (POS), e di non essere stato formato né sottoposto a verifica di idoneità alla mansione specifica. Il responsabile dell’accaduto è stato ritenuto il capocantiere che è stato condannato nei due primi gradi di giudizio. L’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza di condanna, sostenendo altresì che al momento dell’infortunio si era dovuto allontanare momentaneamente dal luogo dell’accaduto per motivi di lavoro e che comunque al momento dell’infortunio era presente un capo squadra da lui ritenuto vice preposto di fatto.
La Corte di Appello ha integralmente confermata la sentenza con cui il Tribunale aveva riconosciuto un capocantiere responsabile del reato di omicidio colposo con violazione della disciplina antinfortunistica. La vittima all’interno del riscaldatore era sì munita di casco protettivo e di maschera antipolvere ma non era fornita comunque di maschera antigas e nemmeno di cintura di sicurezza, benché tale dotazione fosse stata espressamente prescritta per lo svolgimento di lavori ambientali confinati ed una volta valutata la presenza di un rischio ed accertato che il lavoratore non era stato sottoposto a visita medica per valutare la sua idoneità, sono emerse altri importanti informazioni in merito come la mancanza di frequentazione del corso formativo per la peculiare attività lavorativa da svolgere, che non era stato munito di tutte le dotazioni di sicurezza necessarie e che non era ancorato ad un punto fisso. Di conseguenza il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione lo ha pertanto rigettato. Ha provveduto a sottolineare che, secondo i giudici di merito, il ricorrente, nella sua qualifica pacificamente rivestita di capocantiere, non aveva controllato che il lavoratore fosse idoneo e preparato per l’attività rischiosa da svolgere in ambienti confinati e che fosse inoltre provvisto dei necessari mezzi di protezione individuale.
Fonte: Punto Sicuro